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Pratiche per l’Immigrazione

Agenzia DALU è la migliore fra quelle che operano nel settore dei Visti Consolari e Legalizzazione Documenti Merci. Ci occupiamo da più di 30 anni, infatti, di visti consolari per affari e turismo, legalizzazione documenti, pratiche per l’immigrazione, visti per l’ingresso in Italia, certificati e altro ancora.

Siamo in grado di seguire ogni pratica ti possa servire presso la Prefettura o Procura di Roma, Milano e Monza. Eroghiamo, con personale madrelingua, traduzioni semplici e giurate per ogni documento richiesto. Non perdere altro tempo, contattaci subito!

Agenzia DALU può richiedere il Codice Fiscale o modificare i dati inseriti in un Codice Fiscale già esistente

Agenzia DALU può occuparsi di:

  • Assistenza presso l’Ufficio Immigrazione per il rilascio delle impronte digitali
  • Compilazione dei moduli all’interno del KIT POSTALE e preparazione della documentazione necessaria per la presentazione della richiesta del Permesso di Soggiorno per:
    1. AFFIDAMENTO
    2. AGGIORNAMENTO CARTA DI SOGGIORNO E/O PERMESSO DI SOGGIORNO
    3. ATTESA OCCUPAZIONE
    4. ATTESA ACQUISTO CITTADINANZA
    5. ASILO RINNOVO
    6. PERMESSO DI SOGGIORMO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
    7. CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO
    8. DUPLICATO CARTA DI SOGGIORNO E/O PERMESSO DI SOGGIORNO
    9. FAMIGLIA
    10. LAVORO AUTONOMO
    11. LAVORO SUBORIDINATO
    12. MISSIONE
    13. MOTIVI RELIGIOSI
    14. RESIDENZA ELETTIVA
    15. STATUS APOLIDIA RINNOVO
    16. STUDIO
    17. TIROCINIO
    18. RICERCATORE

I requisiti per richiedere la cittadinanza italiana sono i seguenti:

  • Figli minorenni (anche se adottati) di un cittadino Italiano
  • Figli minorenni di genitori che acquistano la cittadinanza Italiana. E’ richiesta prova che i figli vivano con i genitori
  • Cittadino straniero residente in Italia da 2 anni o, se residente all’estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Il tempo in questione diminuisce se i coniugi hanno figli minori
  • Cittadini stranieri residenti in Italia per un periodo ininterrotto di 10 anni
  • Cittadini stranieri nati in Italia e che risiedono legalmente in Italia, al compimento della maggiore età
  • In caso di matrimonio devono essere trascorsi almeno 2 anni dalla data di matrimonio se la persona risiede in Italia oppure 3 anni se la persona risiede all’estero (in caso di figli minori in comune i tempi si dimezzano)
  • Figli o nipoti di una persona una volta cittadino Italiano di nascita ma che hanno perso o rinunciato alla propria nazionalità, possono ottenerla di nuovo nei seguenti casi:
    1. Prestare servizio militare
    2. Svolgere un impiego pubblico, per conto dello Stato Italiano
    3. Hanno risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni, per un periodo di tempo specifico

La nostra Agenzia può fornire assistenza per la registrazione al Comune di residenza (solo per i residenti a Roma). È obbligatoria per i cittadini UE e Extra-UE che intendono restare in Italia per più di 90 giorni.

A seconda del caso, ci sono 2 tipi di visti che possono essere richiesti dai membri della famiglia:

  • Ricongiungimento al Seguito, per membri familiari, che accompagnano un Cittadino straniero che ha già ottenuto un visto di tipo “D” dall’Italia. La validità del visto non deve essere minore di 1 anno per scopi lavorativi, religiosi o di studio;
  • Ricongiungimento Familiare, per membri familiari di un Cittadino straniero che sta già vivendo in Italia con un permesso di soggiorno valido. La validità del permesso di soggiorno non deve essere minore di 1 anno. Inoltre, il titolare del permesso deve averlo ottenuto per uno dei seguenti motivi:
    1. Lavoro dipendente o indipendente
    2. Asilo
    3. Studio
    4. Religione
    5. Famiglia
    6. Protezione sussidiaria o umanitaria

Requisiti per la domanda:

I membri della famiglia che possono unirsi al Cittadino straniero che vive in Italia sono i seguenti:

  • Coniuge di almeno 18 anni, non legalmente divorziato/a;
  • Figli minori di 18 anni (sono inclusi i figli adottati, in affidamento o protetti), nati dal coniuge o al di fuori del matrimonio, o non sposato a condizione che l’altro genitore, se in vita, abbia garantito tale consenso;
  • Figli a carico maggiori di 18 anni, a condizione che non possano mantenersi autonomamente a causa di motivi di salute;
  • Genitori a carico di oltre 65 anni che non dispongono di adeguate risorse economiche nel paese d’origine.